Art. 2.

      1. Nelle aree in cui insiste un parco, nazionale o regionale, le comunità montane, disciplinate ai sensi del capo IV del

 

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titolo II del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, e previste dalle leggi regionali vigenti in materia, sono soppresse.
      2. Nei casi previsti dal comma 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il territorio della comunità montana soppressa è trasferito al parco territorialmente competente.
      3. A decorrere dalla data di cui al comma 2, all'ente parco territorialmente competente ai sensi del medesimo comma, sono altresì trasferite le competenze e le risorse attribuite alla soppressa comunità montana dalla legislazione nazionale e regionale vigente alla stessa data.
      4. L'ente parco di cui ai commi 2 e 3 succede nei rapporti patrimoniali ed economico-finanziari della comunità montana soppressa.
      5. Il personale delle comunità montane soppresse ai sensi del presente articolo è trasferito all'ente parco territorialmente competente, fatta salva la possibilità di opzioni secondo le ordinarie procedure di mobilità.